(Testo unico-art. 1)
 
                               Art. 1. 
 
               (Art. 1 legge 21 agosto 1901, n. 409). 
 
  Il  servizio  di   pubblica   sicurezza   dipende   dal   Ministero
dell'interno e, subordinatamente, dai prefetti e dai sottoprefetti ed
e' eseguito, sotto la loro direzione, dagli ufficiali e dagli  agenti
di pubblica sicurezza, coadiuvati  da  un  personale  d'ordine  e  di
servizio.