Art. 10. (Art. 10 legge 21 agosto 1901, n. 409). Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, saranno stabiliti i titoli per essere ammessi a ciascuna carriera, le norme per gli esami e per il tirocinio, quelle per le promozioni e per la disciplina, nonche' le attribuzioni degli impiegati di pubblica sicurezza.