(Testo unico-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
               (Art. 10 legge 21 agosto 1901, n. 409). 
 
  Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, saranno  stabiliti
i titoli per essere ammessi a ciascuna carriera,  le  norme  per  gli
esami e  per  il  tirocinio,  quelle  per  le  promozioni  e  per  la
disciplina, nonche'  le  attribuzioni  degli  impiegati  di  pubblica
sicurezza.