(Testo unico-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
               (Art. 11 legge 21 agosto 1901, n. 409). 
 
  Nell'atto  dell'ammissione  in  servizio,  gli  ufficiali   e   gli
impiegati  di  pubblica  sicurezza  prestano  giuramento  innanzi  al
prefetto.