(Testo unico-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
               (Art. 12 legge 21 agosto 1901, n. 409). 
 
  Gli ufficiali di pubblica sicurezza si considerano  permanentemente
in funzione, e sono esenti dal servizio di  giurato  e  da  qualunque
altro servizio obbligatorio, estraneo alle loro funzioni.