(Testo unico-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
               (Art. 13 legge 21 agosto 1901, n. 409). 
 
  Gli ufficiali di pubblica sicurezza, che avranno  raggiunto  l'eta'
di anni 60 e compiuto 25 anni di servizio, possono essere collocati a
riposo d'ufficio.