(Testo unico-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
              (Art. 3 legge 29 dicembre 1904, n. 686). 
 
  Gli ufficiali di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto  35  anni
di servizio, hanno diritto al collocamento a riposo per anzianita' di
servizio e ad una pensione uguale ai quattro quinti della media degli
stipendi.