(Testo unico-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
              (Art. 4 legge 29 dicembre 1904, n. 686). 
 
  Le pensioni spettanti agli  ufficiali  di  pubblica  sicurezza  che
cessino dal servizio, sia in seguito a loro domanda che di  autorita'
o per prescrizione di legge,  saranno  liquidate  sulla  media  degli
stipendi percepiti durante l'ultimo triennio di servizio attivo.