(Testo unico-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
              (Art. 5 legge 29 dicembre 1904, n. 686). 
 
  I diritti a pensione degli ufficiali di pubblica sicurezza e  delle
loro famiglie per malattie, ferite  o  morte  a  causa  di  servizio,
saranno  liquidati  con  le  norme  e  nelle  misure  stabilite   per
l'esercito.