(Testo unico-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
               (Art. 15 legge 21 agosto 1901, n. 409). 
 
  Sono pure agenti di pubblica sicurezza  le  guardie  di  finanza  e
forestali, le  guardie  carcerarie,  nonche'  le  guardie  campestri,
daziarie, boschive ed  altre  dei  Comuni,  costituite  in  forza  di
regolamenti,  deliberati  ed  approvati  nelle  forme  di  legge,   e
riconosciute dal prefetto.