(Testo unico-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
            (Art. 16 e 41 legge 21 agosto 1901, n. 403). 
 
  Le guardie di citta' sono costituite in un unico  corpo  dipendente
dal Ministero dell'interno, secondo l'annessa tabella A, ed hanno  il
servizio esecutivo della polizia amministrativa e giudiziaria. 
 
  Qualora  per  gravi   motivi   d'ordine   pubblico   il   Ministero
dell'interno creda di sopprimere o di non permettere l'istituzione di
guardie municipali in uno o piu' Comuni, la polizia municipale  sara'
pure affidata alle guardie di citta', con quelle  norme  che  saranno
stabilite in un decreto Reale. 
 
  I sindaci, previa deliberazione del  Consiglio  comunale,  potranno
chiedere che la polizia  municipale  sia  affidata  alle  guardie  di
citta'. In questo caso sara' provveduto con decreto Reale. 
 
  Nei  casi  sopraindicati  le  guardie  municipali,  che  abbiano  i
requisiti necessari, saranno  ammesse  nel  corpo  delle  guardie  di
citta'.