Art. 19. (Art. 16 e 41 legge 21 agosto 1901, n. 403). Le guardie di citta' sono costituite in un unico corpo dipendente dal Ministero dell'interno, secondo l'annessa tabella A, ed hanno il servizio esecutivo della polizia amministrativa e giudiziaria. Qualora per gravi motivi d'ordine pubblico il Ministero dell'interno creda di sopprimere o di non permettere l'istituzione di guardie municipali in uno o piu' Comuni, la polizia municipale sara' pure affidata alle guardie di citta', con quelle norme che saranno stabilite in un decreto Reale. I sindaci, previa deliberazione del Consiglio comunale, potranno chiedere che la polizia municipale sia affidata alle guardie di citta'. In questo caso sara' provveduto con decreto Reale. Nei casi sopraindicati le guardie municipali, che abbiano i requisiti necessari, saranno ammesse nel corpo delle guardie di citta'.