Art. 2. (Art. 2 legge 21 agosto 1901, n. 409, e art. 1 legge 8 luglio 1906, n. 318, allegato F). Sono ufficiali di pubblica sicurezza gli ispettori generali, i questori, i vice questori, i commissari, i vice commissari e i delegati. Gli ufficiali di pubblica sicurezza, eccettuati gli ispettori generali, i questori ed i vice questori sono ufficiali di polizia giudiziaria.