(Testo unico-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
(Art. 2 legge 21 agosto 1901, n. 409, e art. 1 legge 8  luglio  1906,
                        n. 318, allegato F). 
 
  Sono ufficiali di pubblica  sicurezza  gli  ispettori  generali,  i
questori, i vice questori,  i  commissari,  i  vice  commissari  e  i
delegati. 
 
  Gli ufficiali  di  pubblica  sicurezza,  eccettuati  gli  ispettori
generali, i questori ed i vice questori  sono  ufficiali  di  polizia
giudiziaria.