Art. 20. (Art. 24 legge 21 agosto 1901, n. 409). Nei Comuni dove il servizio di polizia municipale e' affidato alle guardie di citta', il sindaco dara' all'ufficio di pubblica sicurezza le occorrenti istruzioni, nella forma che sara' determinata dal regolamento, per l'esercizio e la sorveglianza della polizia municipale. Un ufficiale di pubblica sicurezza sara' a disposizione del sindaco per riceverne gli ordini e le istruzioni. Il prefetto, d'accordo col sindaco, determinera' quante guardie siano da mettersi a permanente disposizione del municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia e alla polizia locale.