(Testo unico-art. 20)
 
                              Art. 20. 
 
               (Art. 24 legge 21 agosto 1901, n. 409). 
 
  Nei Comuni dove il servizio di polizia municipale e' affidato  alle
guardie di citta', il sindaco dara' all'ufficio di pubblica sicurezza
le occorrenti istruzioni,  nella  forma  che  sara'  determinata  dal
regolamento,  per  l'esercizio  e  la  sorveglianza   della   polizia
municipale. 
 
  Un ufficiale di pubblica sicurezza sara' a disposizione del sindaco
per riceverne gli ordini e le istruzioni. 
 
  Il prefetto, d'accordo col  sindaco,  determinera'  quante  guardie
siano  da  mettersi  a  permanente  disposizione  del  municipio  per
l'esecuzione  dei  provvedimenti  straordinari  relativi  all'igiene,
all'edilizia e alla polizia locale.