(Testo unico-art. 21)
 
                              Art. 21. 
 
               (Art. 17 legge 21 agosto 1901, n. 409). 
 
  In Roma avra' sede, alla dipendenza del Ministero dell'interno, una
scuola per l'istruzione delle guardie di  citta',  con  le  norme  da
stabilirsi mediante speciale regolamento. 
 
  La scuola avra' pure una sezione di allievi guardie.