Art. 22. (Art. 2 legge 30 dicembre 1906, n. 648). Agli allievi guardie di citta', all'atto dell'arruolamento, sara' accreditato un premio d'ingaggio di L. 150, da versarsi, secondo le norme stabilite nel regolamento, parte alla cassa della scuola allievi e parte alla massa individuale. Ai graduati ed alle guardie di citta' che, compiuta la prima ferma di anni 5, continuano con regolare rafferma a prestare servizio, verra' corrisposto un soprassoldo che, dal sesto al decimo anno di servizio, sara' di annue L. 100, e che dall'undecimo anno fino alla cessazione del servizio, verra' elevato da L. 100 a L. 200. Ai graduati, alle guardie di citta' e agli agenti sedentari, ammogliati o vedovi con prole, cha non usufruiscono di alloggio gratuito, e' concessa una indennita' mensile di L. 20.