(Testo unico-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
              (Art. 2 legge 30 dicembre 1906, n. 648). 
 
  Agli allievi guardie di citta', all'atto  dell'arruolamento,  sara'
accreditato un premio d'ingaggio di L. 150, da versarsi,  secondo  le
norme stabilite  nel  regolamento,  parte  alla  cassa  della  scuola
allievi e parte alla massa individuale. 
 
  Ai graduati ed alle guardie di citta' che, compiuta la prima  ferma
di anni 5, continuano con  regolare  rafferma  a  prestare  servizio,
verra' corrisposto un soprassoldo che, dal sesto al  decimo  anno  di
servizio, sara' di annue L. 100, e che dall'undecimo anno  fino  alla
cessazione del servizio, verra' elevato da L. 100 a L. 200. 
 
  Ai graduati, alle  guardie  di  citta'  e  agli  agenti  sedentari,
ammogliati o vedovi con  prole,  cha  non  usufruiscono  di  alloggio
gratuito, e' concessa una indennita' mensile di L. 20.