(Testo unico-art. 23)
 
                              Art. 23. 
 
                (Art. 2 legge 8 luglio 1906, n. 318). 
 
  Ai graduati e alle guardie di citta', dopo compiuta la prima  ferma
di 5 anni, e' concesso per la prima rafferma un premio di  lire  500,
ed altro premio di lire 500 e' concesso per la seconda rafferma. 
 
  Ai  graduati  ed  alle  guardie  di  citta',  i  quali,  dopo  aver
abbandonato il servizio, vi fossero riammessi,  non  sara',  per  gli
effetti del suddetto premio, tenuto conto del servizio  anteriormente
prestato, e la riammissione sara' considerata come nuova ammissione.