Art. 23. (Art. 2 legge 8 luglio 1906, n. 318). Ai graduati e alle guardie di citta', dopo compiuta la prima ferma di 5 anni, e' concesso per la prima rafferma un premio di lire 500, ed altro premio di lire 500 e' concesso per la seconda rafferma. Ai graduati ed alle guardie di citta', i quali, dopo aver abbandonato il servizio, vi fossero riammessi, non sara', per gli effetti del suddetto premio, tenuto conto del servizio anteriormente prestato, e la riammissione sara' considerata come nuova ammissione.