Art. 24. (Art. 3 legge 8 luglio 1906, n. 318). E' istituita, pel corpo delle guardie di citta', una medaglia al merito di servizio. Avranno diritto a conseguirla ed a fregiarsene i graduati e le guardie di citta' che abbiano prestato 15 anni di servizio effettivo nel corpo. A tale medaglia e' annesso l'annuo soprassoldo di L. 100, che sara' goduto da coloro che l'abbiano ottenuta, fino a quando facciano parte del corpo. Avranno altresi' diritto di conseguire e di fregiarsi di tale medaglia gli ufficiali, dopo venti anni di effettivo servizio nel corpo, ma ad essi non e' dovuto il soprassoldo. La spesa relativa sara' prelevata dalle economie sul fondo delle paghe delle guardie.