(Testo unico-art. 24)
 
                              Art. 24. 
 
                (Art. 3 legge 8 luglio 1906, n. 318). 
 
  E' istituita, pel corpo delle guardie di citta',  una  medaglia  al
merito di servizio. 
 
  Avranno diritto a conseguirla ed a  fregiarsene  i  graduati  e  le
guardie di citta' che abbiano prestato 15 anni di servizio  effettivo
nel corpo. 
 
  A tale medaglia e' annesso l'annuo soprassoldo di L. 100, che sara'
goduto da coloro che l'abbiano ottenuta, fino a quando facciano parte
del corpo. 
 
  Avranno altresi' diritto di  conseguire  e  di  fregiarsi  di  tale
medaglia gli ufficiali, dopo venti anni  di  effettivo  servizio  nel
corpo, ma ad essi non e' dovuto il soprassoldo. 
 
  La spesa relativa sara' prelevata dalle economie  sul  fondo  delle
paghe delle guardie.