Art. 25. (Art. 18 legge 21 agosto 1901, n. 409). Con regolamento da approvarsi con decreto Reale sara' provveduto all'ordinamento del corpo suddetto, secondo l'organico, e saranno altresi' stabilite le norme per le nomine, le promozioni, il licenziamento, nonche' quelle relative al servizio, alla disciplina ed alle attribuzioni delle guardie di citta'. Saranno pure con regolamento determinate la durata della ferma di servizio, la divisa e l'armamento delle guardie di citta'.