(Testo unico-art. 25)
 
                              Art. 25. 
 
               (Art. 18 legge 21 agosto 1901, n. 409). 
 
  Con regolamento da approvarsi con decreto  Reale  sara'  provveduto
all'ordinamento del corpo suddetto,  secondo  l'organico,  e  saranno
altresi'  stabilite  le  norme  per  le  nomine,  le  promozioni,  il
licenziamento, nonche' quelle relative al servizio,  alla  disciplina
ed alle attribuzioni delle guardie di citta'. 
 
  Saranno pure con regolamento determinate la durata della  ferma  di
servizio, la divisa e l'armamento delle guardie di citta'.