Art. 26. (Art. 19 legge 21 agosto 1901, n. 409). Le guardie di citta' saranno reclutate, a preferenza, fra i carabinieri, i soldati di prima categoria in congedo illimitato, e gli inscritti di seconda categoria che abbiano gia' avuto l'istruzione militare; il servizio sara' calcolato come prestato sotto le bandiere, e finche' restano nel corpo saranno dispensate dal rispondere all'appello, ove fossero chiamate sotto le armi le classi alle quali esse appartengono.