(Testo unico-art. 26)
 
                              Art. 26. 
 
               (Art. 19 legge 21 agosto 1901, n. 409). 
 
  Le guardie  di  citta'  saranno  reclutate,  a  preferenza,  fra  i
carabinieri, i soldati di prima categoria in  congedo  illimitato,  e
gli  inscritti  di  seconda  categoria   che   abbiano   gia'   avuto
l'istruzione militare; il  servizio  sara'  calcolato  come  prestato
sotto le bandiere, e finche' restano nel corpo saranno dispensate dal
rispondere all'appello, ove fossero chiamate sotto le armi le  classi
alle quali esse appartengono.