Art. 27. (Art. 20 legge 21 agosto 1901, n. 409). E' punita secondo il Codice penale militare e dai tribunali militari: 1° la diserzione qualificata, cioe' con asportazione di arma da fuoco del corpo; 2° l'insubordinazione ai superiori, accompagnata da minaccie o vie di fatto. Sono superiori gli ufficiali e graduati del corpo e gli ufficiali di pubblica sicurezza.