(Testo unico-art. 27)
 
                              Art. 27. 
 
               (Art. 20 legge 21 agosto 1901, n. 409). 
 
  E' punita  secondo  il  Codice  penale  militare  e  dai  tribunali
militari: 
 
    1° la diserzione qualificata, cioe' con asportazione di  arma  da
fuoco del corpo; 
 
    2° l'insubordinazione ai superiori, accompagnata  da  minaccie  o
vie di fatto. 
 
  Sono superiori gli ufficiali e graduati del corpo e  gli  ufficiali
di pubblica sicurezza.