(Testo unico-art. 28)
 
                              Art. 28. 
 
               (Art. 21 legge 21 agosto 1901, n. 409). 
 
  Con decreto  Reale  saranno  stabiliti  la  pianta  organica  delle
guardie di citta' per ogni Comune in cui siano istituite, i  gradi  e
le paghe delle guardie stesse. 
 
  Nei casi previsti dal 2° e 3° capoverso dell'art. 19, prima che sia
emanato il decreto Reale di  che  sopra,  dovra'  essere  sentito  il
Consiglio comunale.