Art. 28. (Art. 21 legge 21 agosto 1901, n. 409). Con decreto Reale saranno stabiliti la pianta organica delle guardie di citta' per ogni Comune in cui siano istituite, i gradi e le paghe delle guardie stesse. Nei casi previsti dal 2° e 3° capoverso dell'art. 19, prima che sia emanato il decreto Reale di che sopra, dovra' essere sentito il Consiglio comunale.