Art. 29. (Art. 23 legge 21 agosto 1901, n. 409 e art. 2 legge 30 dicembre 1906, n. 648). Le guardie di citta' sono comandate e dirette nel servizio di polizia, sotto la dipendenza dell'autorita' politica, dagli ufficiali di pubblica sicurezza. Nelle citta' sedi di questura sono istituiti ufficiali del corpo delle guardie di citta', giusta l'organico, da nominarsi con le norme che saranno determinate dal regolamento. Agli ufficiali, non residenti nella capitale e che non usufruiscono d'alloggio gratuito, e' concessa una indennita' mensile di lire venticinque, se celibi, di lire quaranta, se ammogliati o vedovi con prole. Gli stipendi degli ufficiali del corpo delle guardie di citta' sono aumentabili di un decimo sessennale per due volte consecutive.