(Testo unico-art. 29)
 
                              Art. 29. 
 
(Art. 23 legge 21 agosto 1901, n. 409 e  art.  2  legge  30  dicembre
                           1906, n. 648). 
 
  Le guardie di citta' sono  comandate  e  dirette  nel  servizio  di
polizia, sotto la dipendenza dell'autorita' politica, dagli ufficiali
di pubblica sicurezza. 
 
  Nelle citta' sedi di questura sono istituiti  ufficiali  del  corpo
delle guardie di citta', giusta l'organico, da nominarsi con le norme
che saranno determinate dal regolamento. 
 
  Agli ufficiali, non residenti nella capitale e che non usufruiscono
d'alloggio gratuito, e'  concessa  una  indennita'  mensile  di  lire
venticinque, se celibi, di lire quaranta, se ammogliati o vedovi  con
prole. 
 
  Gli stipendi degli ufficiali del corpo delle guardie di citta' sono
aumentabili di un decimo sessennale per due volte consecutive.