(Testo unico-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
               (Art. 3 legge 21 agosto 1901, n. 409). 
 
  Nelle citta' capoluogo di provincia e' stabilito,  alla  dipendenza
del prefetto, un ufficio provinciale di pubblica sicurezza. 
 
  Nelle citta' capoluogo di circondario e' stabilito, alla dipendenza
del sottoprefetto, un ufficio circondariale di pubblica sicurezza. 
 
  Il  ministro  dell'interno  puo'  stabilire  uffici  distaccati  di
pubblica sicurezza in altri Comuni, secondo il bisogno.