Art. 3. (Art. 3 legge 21 agosto 1901, n. 409). Nelle citta' capoluogo di provincia e' stabilito, alla dipendenza del prefetto, un ufficio provinciale di pubblica sicurezza. Nelle citta' capoluogo di circondario e' stabilito, alla dipendenza del sottoprefetto, un ufficio circondariale di pubblica sicurezza. Il ministro dell'interno puo' stabilire uffici distaccati di pubblica sicurezza in altri Comuni, secondo il bisogno.