Art. 30. (Art. 25 legge 21 agosto 1901, n. 409). Nei limiti della pianta stabilita per ogni Comune ai termini dell'art. 28, il Ministero dell'interno e' autorizzato a nominare quel numero di agenti di investigazione che reputera' necessario per il servizio di scoperta dei reati e per la ricerca dei delinquenti.