(Testo unico-art. 30)
 
                              Art. 30. 
 
               (Art. 25 legge 21 agosto 1901, n. 409). 
 
  Nei limiti della  pianta  stabilita  per  ogni  Comune  ai  termini
dell'art. 28, il Ministero dell'interno  e'  autorizzato  a  nominare
quel numero di agenti di investigazione che reputera' necessario  per
il servizio di scoperta dei reati e per la ricerca dei delinquenti.