Art. 31. (Art. 8 legge 29 dicembre 1904, n. 686). Nel corpo delle guardie di citta' e' istituita una categoria di agenti in servizio sedentario, ai quali sono affidate le mansioni di basso servizio presso le questure e gli altri uffici di maggiore importanza. Nel personale degli uscieri di questura non si fanno nuove ammissioni.