(Testo unico-art. 31)
 
                              Art. 31. 
 
              (Art. 8 legge 29 dicembre 1904, n. 686). 
 
  Nel corpo delle guardie di citta' e'  istituita  una  categoria  di
agenti in servizio sedentario, ai quali sono affidate le mansioni  di
basso servizio presso le questure e  gli  altri  uffici  di  maggiore
importanza. 
 
  Nel  personale  degli  uscieri  di  questura  non  si  fanno  nuove
ammissioni.