(Testo unico-art. 32)
 
                              Art. 32. 
 
(Art. 3 legge 30 dicembre 1906, n. 648 e art.  6  legge  29  dicembre
                           1904, n. 686). 
 
  Agli ufficiali delle guardie di citta', collocati a  riposo,  sara'
liquidata la pensione in ragione di un  quarto  dello  stipendio  che
godono all'atto  in  cui  si  effettua  il  provvedimento,  se  hanno
compiuto quindici anni di servizio e di  quattro  quinti  se  contano
trenta o piu' anni di servizio. 
 
  Dopo il l5° anno la pensione aumenta ogni anno di  un  quindicesimo
della differenza fra il massimo e il minimo sopraindicati. 
 
  Tali disposizioni si applicheranno anche agli agenti sedentari.