Art. 32. (Art. 3 legge 30 dicembre 1906, n. 648 e art. 6 legge 29 dicembre 1904, n. 686). Agli ufficiali delle guardie di citta', collocati a riposo, sara' liquidata la pensione in ragione di un quarto dello stipendio che godono all'atto in cui si effettua il provvedimento, se hanno compiuto quindici anni di servizio e di quattro quinti se contano trenta o piu' anni di servizio. Dopo il l5° anno la pensione aumenta ogni anno di un quindicesimo della differenza fra il massimo e il minimo sopraindicati. Tali disposizioni si applicheranno anche agli agenti sedentari.