(Testo unico-art. 33)
 
                              Art. 33. 
 
              (Art. 3 legge 30 dicembre,1906, n. 648). 
 
  Ai graduati e alle guardie di citta',  collocati  a  riposo,  sara'
liquidata la pensione in ragione di un  quarto  dello  stipendio  che
godono all'atto  in  cui  si  effettua  il  provvedimento,  se  hanno
compiuto 15 anni di servizio, e di quattro quinti se  hanno  compiuto
venticinque anni di servizio ed abbiano raggiunto i cinquanta anni di
eta'. 
 
  Dopo il quindicesimo anno, la pensione dei suddetti agenti aumenta,
ogni anno, di un decimo della differenza fra il massimo ed il  minimo
sopraindicati.