Art. 33. (Art. 3 legge 30 dicembre,1906, n. 648). Ai graduati e alle guardie di citta', collocati a riposo, sara' liquidata la pensione in ragione di un quarto dello stipendio che godono all'atto in cui si effettua il provvedimento, se hanno compiuto 15 anni di servizio, e di quattro quinti se hanno compiuto venticinque anni di servizio ed abbiano raggiunto i cinquanta anni di eta'. Dopo il quindicesimo anno, la pensione dei suddetti agenti aumenta, ogni anno, di un decimo della differenza fra il massimo ed il minimo sopraindicati.