(Testo unico-art. 34)
 
                              Art. 34. 
 
               (Art. 27 legge 21 agosto 1901, n. 409). 
 
  Gli  ufficiali  ed  agenti  di  pubblica  sicurezza   vegliano   al
mantenimento dell'ordine  pubblico,  all'incolumita'  e  alla  tutela
delle persone e delle proprieta',  in  genere  alla  prevenzione  dei
reati, raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, ed in
ordine alle disposizioni della legge,  all'arresto  dei  delinquenti;
curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali
dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, come pure delle  ordinanze
delle pubbliche autorita'; prestano soccorso in casi  di  pubblici  e
privati infortuni.