Art. 34. (Art. 27 legge 21 agosto 1901, n. 409). Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumita' e alla tutela delle persone e delle proprieta', in genere alla prevenzione dei reati, raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, ed in ordine alle disposizioni della legge, all'arresto dei delinquenti; curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorita'; prestano soccorso in casi di pubblici e privati infortuni.