(Testo unico-art. 35)
 
                              Art. 35. 
 
               (Art. 28 legge 21 agosto 1901, n. 409). 
 
  Gli ufficiali di  pubblica  sicurezza  prestano  la  loro  opera  a
richiesta delle parti per comporre privati dissidi. 
 
  Qualora lo credano  necessario,  possano  estendere  verbali  delle
seguite conciliazioni e dei patti relativi. Questi  verbali,  firmati
da loro, dalle parti e da due testimoni, potranno essere  prodotti  e
faranno  fede  in  giudizio,  avendo  valore  di  scritture   private
riconosciute. Se le parti non  possono  sottoscrivere,  se  ne  fara'
menzione.