(Testo unico-art. 36)
 
                              Art. 36. 
 
               (Art. 29 legge 21 agosto 1901, n. 409). 
 
  Gli agenti di pubblica sicurezza debbono informare prontamente, per
iscritto,  gli   ufficiali   di   pubblica   sicurezza,   nella   cui
circoscrizione si trovano,  di  ogni  reato  e  di  ogni  avvenimento
importante che accada nei luoghi dove prestano servizio. 
 
  Nei casi urgenti le informazioni potranno essere date  verbalmente,
tenuto fermo l'obbligo di riferirle successivamente per iscritto, con
ispeciale rapporto, ed anche osservate le prescrizioni del Codice  di
procedura penale.