(Testo unico-art. 37)
 
                              Art. 37. 
 
               (Art. 30 legge 21 agosto 1901, n. 409). 
 
  Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza  dovranno  distendere
verbale o fare rapporto di quanto hanno eseguito o  potuto  osservare
in servizio.