(Testo unico-art. 39)
 
                              Art. 39. 
 
               (Art. 32 legge 21 agosto 1901, n. 409). 
 
  Gli ufficiali incaricati della esecuzione dei servizi  di  pubblica
sicurezza  potranno  richiedere  la  forza   armata,   quando   siano
insufficienti o non disponibili i RR. carabinieri  e  gli  agenti  di
pubblica sicurezza.