(Testo unico-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
               (Art. 4 legge 21 agosto 1901, n. 409). 
 
  Nelle citta' capoluogo di provincia, con una popolazione  superiore
a 100,000 abitanti, all'ufficio provinciale potra' essere preposto un
questore. 
 
  Il  questore,  nel  circondario  di  sua  residenza,  ha  tutte  le
attribuzioni di pubblica sicurezza spettanti al sottoprefetto, e puo'
avere alla sua dipendenza uffici di sezione. 
 
  Nelle altre citta' capoluogo di provincia all'ufficio  e'  preposto
un commissario.