Art. 4. (Art. 4 legge 21 agosto 1901, n. 409). Nelle citta' capoluogo di provincia, con una popolazione superiore a 100,000 abitanti, all'ufficio provinciale potra' essere preposto un questore. Il questore, nel circondario di sua residenza, ha tutte le attribuzioni di pubblica sicurezza spettanti al sottoprefetto, e puo' avere alla sua dipendenza uffici di sezione. Nelle altre citta' capoluogo di provincia all'ufficio e' preposto un commissario.