(Testo unico-art. 40)
 
                              Art. 40. 
 
               (Art. 33 legge 21 agosto 1901, n. 409). 
 
  La forza armata rimane sotto il comando  dei  suoi  capi  militari,
che, nella esecuzione del servizio per cui furono richiesti,  sono  a
disposizione degli ufficiali  di  pubblica  sicurezza,  ai  quali  ne
spetta per intero la responsabilita'.