(Testo unico-art. 41)
 
                              Art. 41. 
 
               (Art. 34 legge 21 agosto 1901, n. 409). 
 
  La forza  armata  quando  interviene  sul  luogo  di  un  reato  e'
specialmente incaricata, salvo i soccorsi  che  siano  necessari,  di
impedire  che,  sino  all'arrivo  dell'autorita'  competente,   venga
alterato lo stato delle cose.