Art. 42. (Art. 35 legge 21 agosto 1901, n. 409). Procedendosi ad un arresto, la persona arrestata a presentata all'autorita' che ha emesso il mandato di cattura, ovvero all'ufficio di pubblica sicurezza. Riconosciuta la regolarita' dell'arresto, l'arrestato dovra', entro 24 ore, essere rimesso all'autorita' giudiziaria.