(Testo unico-art. 42)
 
                              Art. 42. 
 
               (Art. 35 legge 21 agosto 1901, n. 409). 
 
  Procedendosi ad un  arresto,  la  persona  arrestata  a  presentata
all'autorita' che ha emesso il mandato di cattura, ovvero all'ufficio
di pubblica sicurezza. 
 
  Riconosciuta la regolarita' dell'arresto, l'arrestato dovra', entro
24 ore, essere rimesso all'autorita' giudiziaria.