(Testo unico-art. 43)
 
                              Art. 43. 
 
               (Art. 36 legge 21 agosto 1901, n. 409) 
 
  Il  ministro  dell'interno,  d'accordo  con  gli   altri   ministri
competenti, puo' con suo decreto attribuire la qualita' di agente  di
pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade  ferrate  ed
ai  cantonieri,  purche'  posseggano  i  requisiti  determinati   dal
regolamento e prestino giuramento innanzi al  pretore  come  pure  ad
altri agenti destinati dal Governo all'esecuzione  ed  all'osservanza
di speciali leggi e regolamenti dello Stato.