Art. 44. (Art. 37 legge 21 agosto 1901, n. 409). I Comuni, i corpi morali e i privati possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprieta'. Le guardie particolari devono possedere i requisiti determinati dal regolamento, essere approvate dal prefetto e prestare giuramento innanzi al pretore. I loro verbali nei limiti del servizio cui sono destinate, faranno fede in giudizio, sino a prova contraria.