(Testo unico-art. 44)
 
                              Art. 44. 
 
               (Art. 37 legge 21 agosto 1901, n. 409). 
 
  I Comuni, i corpi morali e  i  privati  possono  destinare  guardie
particolari alla custodia delle loro proprieta'. 
 
  Le guardie particolari devono possedere i requisiti determinati dal
regolamento, essere approvate  dal  prefetto  e  prestare  giuramento
innanzi al pretore. 
 
  I loro verbali nei limiti del servizio cui sono destinate,  faranno
fede in giudizio, sino a prova contraria.