(Testo unico-art. 45)
 
                              Art. 45. 
 
               (Art. 38 legge 21 agosto 1901, n. 409). 
 
  Ove la sicurezza pubblica sia gravemente minacciata  o  turbata  in
una o piu' localita' del Ragno e siano insufficienti al bisogno i RR.
carabinieri in servizio attivo e le guardie di citta',  il  Ministero
della  guerra,  sulla  richiesta  di  quello  dell'interno,   potra',
valendosi della facolta' stabilita  dall'art.  131  del  testo  unico
della legge 17 agosto 1882 sul reclutamento  dell'esercito,  chiamare
sotto le armi, per la durata dello straordinario bisogno, quel numero
di carabinieri in congedo illimitato, che si credera' necessario.  La
spesa  relativa  sara'  a   carico   del   bilancio   del   Ministero
dell'interno.