Art. 45. (Art. 38 legge 21 agosto 1901, n. 409). Ove la sicurezza pubblica sia gravemente minacciata o turbata in una o piu' localita' del Ragno e siano insufficienti al bisogno i RR. carabinieri in servizio attivo e le guardie di citta', il Ministero della guerra, sulla richiesta di quello dell'interno, potra', valendosi della facolta' stabilita dall'art. 131 del testo unico della legge 17 agosto 1882 sul reclutamento dell'esercito, chiamare sotto le armi, per la durata dello straordinario bisogno, quel numero di carabinieri in congedo illimitato, che si credera' necessario. La spesa relativa sara' a carico del bilancio del Ministero dell'interno.