(Testo unico-art. 47)
 
                              Art. 47. 
 
               (Art. 40 legge 21 agosto 1901, n. 409). 
 
  Gli ufficiali, gli impiegati e gli agenti di pubblica sicurezza non
possono esercitare qualsiasi  altro  ufficio  pubblico,  professione,
arte o mestiere, ne' possono assumere la qualita' di  amministratori,
consiglieri  d'amministrazione,  commissari  di  vigilanza  ed  altro
ufficio nelle Societa' costituite a fine di lucro.