Art. 47. (Art. 40 legge 21 agosto 1901, n. 409). Gli ufficiali, gli impiegati e gli agenti di pubblica sicurezza non possono esercitare qualsiasi altro ufficio pubblico, professione, arte o mestiere, ne' possono assumere la qualita' di amministratori, consiglieri d'amministrazione, commissari di vigilanza ed altro ufficio nelle Societa' costituite a fine di lucro.