Art. 48. (Art. 42 legge 21 agosto 1901, n. 409). Gli ufficiali del corpo delle guardie di citta' e delle guardie municipali, che avranno i requisiti determinati dal regolamento, potranno, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione e disciplina, essere ammessi nel personale degli ufficiali di pubblica sicurezza.