(Testo unico-art. 48)
 
                              Art. 48. 
 
               (Art. 42 legge 21 agosto 1901, n. 409). 
 
  Gli ufficiali del corpo delle guardie di  citta'  e  delle  guardie
municipali, che avranno  i  requisiti  determinati  dal  regolamento,
potranno,  sentito  il  parere  del  Consiglio  d'amministrazione   e
disciplina, essere ammessi nel personale degli ufficiali di  pubblica
sicurezza.