(Testo unico-art. 49)
 
                              Art. 49. 
 
               (Art. 43 legge 21 agosto 1901, n. 409). 
 
  Nei casi previsti nel 2° e 3° comma dell'articolo  19,  le  guardie
municipali, che siano state ammesse nel corpo delle guardie di citta'
e abbiano diritto a pensioni a carico del  Comune,  liquideranno,  in
occasione del loro collocamento a  riposo,  la  pensione  ai  termini
della presente legge. 
 
  La pensione sara' ripartita a carico dello Stato e  del  Comune  in
ragione della  somma  totale  delle  paghe  che  l'interessato  avra'
percepito come guardia municipale e come guardia di citta'.