Art. 49. (Art. 43 legge 21 agosto 1901, n. 409). Nei casi previsti nel 2° e 3° comma dell'articolo 19, le guardie municipali, che siano state ammesse nel corpo delle guardie di citta' e abbiano diritto a pensioni a carico del Comune, liquideranno, in occasione del loro collocamento a riposo, la pensione ai termini della presente legge. La pensione sara' ripartita a carico dello Stato e del Comune in ragione della somma totale delle paghe che l'interessato avra' percepito come guardia municipale e come guardia di citta'.