(Testo unico-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
               (Art. 5 legge 21 agosto 1901, n. 409). 
 
  Gli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza  fanno
parte degli uffici di prefettura e di sottoprefettura. 
 
  Le  spese  di  affitto  per  i  locali  di  ufficio  provinciale  e
circondariali di pubblica sicurezza sono a carico della Provincia.