(Testo unico-art. 50)
 
                              Art. 50. 
 
               (Art 46 legge 21 agosto 1901, n. 409). 
 
  Il servizio di anagrafe, istituito ai termini dell'art.  141  della
legge 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ยช, negli  uffici  di  questura,
potra'  istituirsi  anche  presso  gli  altri  uffici   di   pubblica
sicurezza.