Art. 50. (Art 46 legge 21 agosto 1901, n. 409). Il servizio di anagrafe, istituito ai termini dell'art. 141 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ยช, negli uffici di questura, potra' istituirsi anche presso gli altri uffici di pubblica sicurezza.