(Testo unico-art. 51)
 
                              Art. 51. 
 
              (Art. 9 legge 29 dicembre 1904, n. 686). 
 
  Con R. decreto  saranno  stabilite  le  indennita'  di  carica,  di
alloggio e di servizio da corrispondersi ai  funzionari  di  pubblica
sicurezza, agli ufficiali, ai graduati ed alle guardie di citta'. 
 
  Rendendosi vacanti i posti di ragioniere nell'ufficio  di  pubblica
sicurezza della capitale, non saranno piu' conferiti.