Art. 51. (Art. 9 legge 29 dicembre 1904, n. 686). Con R. decreto saranno stabilite le indennita' di carica, di alloggio e di servizio da corrispondersi ai funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali, ai graduati ed alle guardie di citta'. Rendendosi vacanti i posti di ragioniere nell'ufficio di pubblica sicurezza della capitale, non saranno piu' conferiti.