(Testo unico-art. 52)
 
                              Art. 52. 
 
(Articoli 44 e 22 legge 21 agosto 1901, n. 409  e  art.  1  legge  24
                        marzo 1907, n. 116). 
 
  Fino al 1° luglio 1908 continuera' ad essere a carico dei Comuni la
meta' della spesa per la retribuzione alle guardie di citta'. 
 
  L'obbligo del comune di  Roma  a  concorrere  per  la  spesa  della
retribuzione dovuta alle guardie di  citta'  rimane  stabilito  nella
somma fissa di L. 391,950. 
 
  Sono a carico del rispettivo Comune, per il tempo  sopra  indicato,
le spese per le caserme  e  per  l'accasermamento  delle  guardie  di
citta'. 
 
  Nei casi contemplati dal 2° e 3° comma dell'articolo 19,  e  sempre
fino al 1° luglio 1908, il Comune contribuira' al mantenimento  delle
guardie di citta', pagando allo Stato  la  media  della  somma  spesa
nell'ultimo  triennio  per  le  paghe  ed  indennita'  delle  guardie
municipali. 
 
  Sono parimente a carico del Comune, nei  casi  suddetti  e  per  il
tempo sopraindicato, le spese per le caserme e l'accasermamento. 
 
  Dal 1° luglio 1908 saranno assunte per meta' dallo Stato  tutte  le
spese indicate nel presente articolo e dal 1° luglio  1909  le  spese
stesse passeranno per intero a carico dello Stato.