Art. 52. (Articoli 44 e 22 legge 21 agosto 1901, n. 409 e art. 1 legge 24 marzo 1907, n. 116). Fino al 1° luglio 1908 continuera' ad essere a carico dei Comuni la meta' della spesa per la retribuzione alle guardie di citta'. L'obbligo del comune di Roma a concorrere per la spesa della retribuzione dovuta alle guardie di citta' rimane stabilito nella somma fissa di L. 391,950. Sono a carico del rispettivo Comune, per il tempo sopra indicato, le spese per le caserme e per l'accasermamento delle guardie di citta'. Nei casi contemplati dal 2° e 3° comma dell'articolo 19, e sempre fino al 1° luglio 1908, il Comune contribuira' al mantenimento delle guardie di citta', pagando allo Stato la media della somma spesa nell'ultimo triennio per le paghe ed indennita' delle guardie municipali. Sono parimente a carico del Comune, nei casi suddetti e per il tempo sopraindicato, le spese per le caserme e l'accasermamento. Dal 1° luglio 1908 saranno assunte per meta' dallo Stato tutte le spese indicate nel presente articolo e dal 1° luglio 1909 le spese stesse passeranno per intero a carico dello Stato.