(Testo unico-art. 53)
 
                              Art. 53. 
 
               (Art. 45 legge 21 agosto 1901, n. 409). 
 
  Alla fine di ogni anno  e  per  il  tempo  stabilito  dall'articolo
precedente, il prefetto comunichera' a ciascun Comune lo stato  delle
giornate di presenza delle guardie  che  siano  state  effettivamente
retribuite dallo Stato  pel  servizio  prestato  nel  territorio  del
Comune stesso. Ove questo numero sia, nel suo complesso, inferiore di
oltre un decimo a quello delle guardie che, a norma dell'art. 28, sia
stato assegnato al Comune, si fara' luogo, a vantaggio di questo,  ad
una riduzione proporzionale della quota del suo contributo.