Art. 53. (Art. 45 legge 21 agosto 1901, n. 409). Alla fine di ogni anno e per il tempo stabilito dall'articolo precedente, il prefetto comunichera' a ciascun Comune lo stato delle giornate di presenza delle guardie che siano state effettivamente retribuite dallo Stato pel servizio prestato nel territorio del Comune stesso. Ove questo numero sia, nel suo complesso, inferiore di oltre un decimo a quello delle guardie che, a norma dell'art. 28, sia stato assegnato al Comune, si fara' luogo, a vantaggio di questo, ad una riduzione proporzionale della quota del suo contributo.