Art. 54. (Art. 1° legge 30 dicembre 1906, n. 648). La categoria degli agenti ausiliari di pubblica sicurezza e' soppressa; coloro che vi appartengono saranno collocati, secondo le loro attitudini, con le norme stabilite dal regolamento, o nel personale degli ufficiali d'ordine di pubblica sicurezza, o in quello delle guardie di citta'. L'organico del personale d'ordine di pubblica sicurezza e' aumentato di cinquecento posti, come dall'annessa tabella B, i quali saranno conferiti agli agenti ausiliari dichiarati idonei, con deroga dal testo unico della legge sullo stato dei sottufficiali, approvato con Regio decreto 30 novembre 1902, n. 521, e dalla legge 2 giugno 1904, n. 217, che modifica il testo unico precitato.