(Testo unico-art. 54)
 
                              Art. 54. 
 
              (Art. 1° legge 30 dicembre 1906, n. 648). 
 
  La categoria  degli  agenti  ausiliari  di  pubblica  sicurezza  e'
soppressa; coloro che vi appartengono saranno collocati,  secondo  le
loro attitudini, con  le  norme  stabilite  dal  regolamento,  o  nel
personale degli ufficiali d'ordine di pubblica sicurezza, o in quello
delle guardie di citta'. 
 
  L'organico  del  personale  d'ordine  di  pubblica   sicurezza   e'
aumentato di cinquecento posti, come dall'annessa tabella B, i  quali
saranno conferiti agli agenti ausiliari dichiarati idonei, con deroga
dal testo unico della legge sullo stato dei sottufficiali,  approvato
con Regio decreto 30 novembre 1902, n. 521, e dalla  legge  2  giugno
1904, n. 217, che modifica il testo unico precitato.