Art. 55. (Art. 5 legge 30 dicembre 1906, n. 648). Le paghe degli agenti ausiliari di pubblica sicurezza dalla data in cui gli agenti stessi saranno radiati dall'organico del corpo delle guardie di citta' sino al loro effettivo passaggio ad altro ufficio, secondo le norme determinate dal regolamento, saranno prelevate nella misura ad essi spettante per l'attuale loro qualita' e unitamente alle competenze di cui al presente godessero, dalle economie sul fondo degli stipendi dei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza.