(Testo unico-art. 55)
 
                              Art. 55. 
 
              (Art. 5 legge 30 dicembre 1906, n. 648). 
 
  Le paghe degli agenti ausiliari di pubblica sicurezza dalla data in
cui gli agenti stessi saranno radiati dall'organico del  corpo  delle
guardie di citta' sino al loro effettivo passaggio ad altro  ufficio,
secondo le norme determinate dal regolamento, saranno prelevate nella
misura ad essi spettante per l'attuale  loro  qualita'  e  unitamente
alle competenze di cui al  presente  godessero,  dalle  economie  sul
fondo  degli  stipendi  dei  funzionari  ed  impiegati  di   pubblica
sicurezza.