Art. 56. (Art. 4 legge 30 dicembre 1906, n. 648 e art. 2 legge 8 luglio 1906, n. 318). Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 23 del presente testo unico, ai graduati e alle guardie di citta' che, alla data della legge 8 luglio 1906, n. 318, avessero gia' contratto la prima rafferma di cinque anni ed alla scadenza della medesima contrarranno la seconda rafferma di altri cinque anni, e' concesso, per questa, un primo premio di lire cinquecento ed un secondo premio di altre lire cinquecento, se, a suo tempo, contrarranno la terza rafferma, per uguale durata. A coloro che, alla stessa epoca, avessero gia' contratto la seconda rafferma, ed al termine di essa contrarranno la terza rafferma, e' concesso, per questa, un primo premio di lire cinquecento ed un secondo premio di altre lire cinquecento, quando, a tempo debito, contrarranno la quarta. Ai graduati ed alle guardie di citta' che, sempre all'epoca suindicata, avessero gia' contratto la terza rafferma di cinque anni, sara' concesso, all'atto della contrattazione della quarta rafferma, un premio di lire cinquecento ed a quelli che si trovassero in corso della quarta rafferma sara' corrisposta la quota di lire cento fino al compimento della rafferma stessa. La concessione di tali premi sara' fatta con le norme stabilite dal regolamento. Per provvedere all'applicazione delle disposizioni contenute nel predetto art. 23, e' stabilita una spesa di L. 650,000 per l'esercizio finanziario 1906-1907 ed altra maggiore spesa di L. 150,000 e' autorizzata per l'applicazione del presente articolo. Per gli esercizi successivi la somma occorrente sara' stabilita di volta in volta ed inscritta nel bilancio del Ministero dell'interno.