(Testo unico-art. 56)
 
                              Art. 56. 
 
(Art. 4 legge 30 dicembre 1906, n. 648 e art. 2 legge 8 luglio  1906,
                              n. 318). 
 
  Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 23 del  presente
testo unico, ai graduati e alle guardie  di  citta'  che,  alla  data
della legge 8 luglio 1906, n. 318, avessero gia' contratto  la  prima
rafferma di cinque anni ed alla scadenza della medesima  contrarranno
la seconda rafferma di altri cinque anni, e' concesso, per questa, un
primo premio di lire cinquecento ed un secondo premio di  altre  lire
cinquecento, se, a suo tempo, contrarranno  la  terza  rafferma,  per
uguale durata. 
 
  A coloro che, alla stessa epoca, avessero gia' contratto la seconda
rafferma, ed al termine di essa contrarranno la  terza  rafferma,  e'
concesso, per questa, un primo  premio  di  lire  cinquecento  ed  un
secondo premio di altre lire cinquecento,  quando,  a  tempo  debito,
contrarranno la quarta. 
 
  Ai graduati  ed  alle  guardie  di  citta'  che,  sempre  all'epoca
suindicata, avessero gia' contratto la terza rafferma di cinque anni,
sara' concesso, all'atto della contrattazione della quarta  rafferma,
un premio di lire cinquecento ed a quelli che si trovassero in  corso
della quarta rafferma sara' corrisposta la quota di lire  cento  fino
al compimento della rafferma stessa. 
 
  La concessione di tali premi sara' fatta con le norme stabilite dal
regolamento. 
 
  Per provvedere all'applicazione delle  disposizioni  contenute  nel
predetto  art.  23,  e'  stabilita  una  spesa  di  L.  650,000   per
l'esercizio finanziario 1906-1907  ed  altra  maggiore  spesa  di  L.
150,000 e' autorizzata per l'applicazione del presente articolo. 
 
  Per gli esercizi successivi la somma occorrente sara' stabilita  di
volta in volta ed inscritta nel bilancio del Ministero dell'interno.