Art. 57. (Art. 2 legge 30 dicembre 1906, n. 648). Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 22 e 29, 3° capoverso del presente testo unico, e' autorizzata la spesa delle seguenti somme: a) per premi d'ingaggi, L. 200,000; b) per soprassoldo di rafferma, L. 620,000; c) per indennita' di alloggio, L. 300,000.