(Testo unico-art. 57)
 
                              Art. 57. 
 
              (Art. 2 legge 30 dicembre 1906, n. 648). 
 
  Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 22  e  29,
3° capoverso del presente testo unico, e' autorizzata la spesa  delle
seguenti somme: 
 
      a) per premi d'ingaggi, L. 200,000; 
 
      b) per soprassoldo di rafferma, L. 620,000; 
 
      c) per indennita' di alloggio, L. 300,000.